Art. 3.
(Computo dei termini).

      1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
      2. Ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine, salvo che per la determinazione dell'età.

 

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